Sez. 5, Sentenza n. 26292 del 02/12/2005 (Rv. 586690 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio del "favor rei" ex art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Retroattività - Limiti - Disciplina transitoria - Applicabilità ex art. 25, commi primo e secondo, del medesimo decreto - Procedimenti in corso - Portata - Estensione del principio alla fase di esazione della sanzione posteriore alla definizione dei procedimenti - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il principio del "favor rei", introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, non può trovare applicazione generalizzata, diretta ed immediata per la disciplina di fattispecie i cui antecedenti (violazione di norme tributarie per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione, contestazione della violazione, provvedimenti sanzionatori dell'amministrazione finanziaria)risalgano al tempo anteriore a quello che prende inizio dall'entrata in vigore del decreto n. 472 del 1997 (1 aprile 1998), salvo che per le fattispecie medesime non torni applicabile la norma transitoria dell'art. 25, commi primo e secondo, dello stesso decreto. I procedimenti in corso di cui all'art. 25, comma secondo, nei quali si applicano gli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 12 del medesimo decreto, sono quelli in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, il provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione non era ancora divenuto definitivo e quelli nei quali alla stessa data, in relazione all'avvenuta impugnazione in via amministrativa o giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio, non era intervenuta una pronuncia definitiva. La norma transitoria dell'art. 25 del d.lgs. n. 472 del 1997 non ha inteso intervenire sugli effetti (riscossione della sanzione) ancora in corso di un rapporto già esaurito relativamente alla fase contenziosa seguita alla irrogazione della sanzione e non si applica, quindi, alle successive fasi di recupero della sanzione (nella specie è stato respinto il ricorso del contribuente che aveva impugnato l'avviso di mora relativo a sanzioni irrogate - con avvisto divenuto definitivo prima del 1° aprile 1998 - per la violazione dell'obbligo di compilazione di bolle di accompagnamento di beni viaggianti, abolito dall'art. 1 del d.P.R. 14 agosto 1996 n. 472).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)