Sez. 2, Sentenza n. 3560 del 11/12/1972 (Rv. 361531 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI CONCETTO - DI PRIMA CATEGORIA - DIFFERENZE.*
Ai fini dell'attribuzione di una determinata qualifica nell'ambito della categoria impiegatizia, ferma rimanendo la necessita dell'elemento della collaborazione, questa si gradua piu o meno intensamente a seconda della qualifica stessa, anche se l'attributo specifico dello impiegato di prima categoria e dato dalla preposizione formale o di fatto ad un ramo o servizio dell'azienda, con conseguente latitudine, veramente imponente, di liberta di apprezzamento ed iniziativa; il compito precipuo dell'impiegato di concetto di categoria inferiore, appare di portata piu modesta, e, pur restando sempre caratterizzato da una notevole autonomia di concezione ed apporto di iniziative tecniche, peraltro subordinata alle direttive generali ricevute dall'imprenditore, e caratterizzato da una collaborazione contenuta in piu ristretti, ma sempre rilevanti, confini. (V 1908'70, mass n 347912; 600'70, mass n 345720).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)