Sez. 2, Sentenza n. 600 del 09/03/1970 (Rv. 345720 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI CONCETTO O D'ORDINE DIFFERENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI CONCETTO O D'ORDINE DIFFERENZA.*
Attributo precipuo dell'impiegato di seconda categoria, o di concetto, e l'esplicazione di un'attivita intellettiva che, pur essendo di portata piu modesta di quella che si richiede per l'impiegato di prima categoria (il cui attributo specifico e dato dalla preposizione formale o di fatto ad un ramo o servizio dell'azienda, con la conseguente latitudine di apprezzamento e di iniziativa), deve essere pur sempre caratterizzata da una certa autonomia, in cio differenziandosi da quella dell'impiegato d'ordine, il quale, pur espletando un certo lavoro intellettivo, compie il medesimo come mera attuazione delle direttive altrui, senza possibilita di propria iniziativa e sotto il controllo continuo e quotidiano dell'imprenditore o di altro impiegato di grado superiore. I (Conf 3311-68, massima n 336305 593-66, massima n 321174).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)