Sez. 1, Sentenza n. 1207 del 20/04/1988 Cc. (dep. 20/06/1988) Rv. 178645 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE - ISTANZA - RIGETTO - RIMEDIO ESPERIBILE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - RESTITUZIONE DELLE COSE SEQUESTRATE - ISTANZA - RIGETTO - RIMEDIO ESPERIBILE.*
Il provvedimento "de plano" (nella specie in tema di dissequestro condizionato di un'arma comune da sparo) non ha carattere giurisdizionale e pertanto ad esso non si estendono le garanzie di difesa: esso, anche quando è dato su oggetto che avrebbe dovuto dar luogo ad incidente di esecuzione, non è impugnabile, ma è solo suscettibile di quel mezzo di contestazione che è l'incidente di esecuzione, non legato ad alcun termine e quindi proponibile in ogni tempo. Soltanto l'ordinanza con la quale il giudice decide sull'incidente può essere impugnata con ricorso per Cassazione. (V mass n 176314; (Conf mass n 175672; (Conf mass n 161269; (Conf mass n 155884).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 624, Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)