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Sez. 5, Sentenza n. 3074 del 28/10/1983 Cc. (dep. 17/11/1983) Rv. 161269 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - REVOCA - IN GENERE - ISTANZA DI RESTITUZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - INOPPUGNABILITÀ - INCIDENTI - IMPUGNAZIONI - OPPOSIZIONE - INCIDENTE DI ESECUZIONE - RICORRIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161269-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE - SEQUESTRO PENALE - IN GENERE - REVOCA - IN GENERE - ISTANZA DI RESTITUZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - INOPPUGNABILITÀ - INCIDENTI - IMPUGNAZIONI - OPPOSIZIONE - INCIDENTE DI ESECUZIONE - RICORRIBILITÀ.*

Avverso l'ordinanza con la quale il giudice, prima della sentenza, provvede sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate, ordinanza emessa "de plano" ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., non è ammesso alcun mezzo di impugnazione, trattandosi di provvedimento di carattere amministrativo. Essa è suscettibile soltanto di opposizione, nella Forma degli incidenti di esecuzione, davanti allo stesso giudice che l'ha emessa e le parti hanno il diritto di ricorrere per Cassazione, ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen., contro l'ordinanza che decide sull'incidente. (Conf mass n 155884, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 624, Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)