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Sez. L, Sentenza n. 2256 del 29/03/1983 (Rv. 427098 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427098-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA DEI DIPENDENTI DELLO STATO - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il ritardo nel pagamento dell'indennità di buonuscita (nella specie: a dipendente di azienda esercente il pubblico servizio di trasporto in concessione), avendo questo emolumento natura previdenziale, non può implicare alcuna rivalutazione della relativa somma ex art. 429 terzo comma, cod. proc. civ., norma che opera esclusivamente per i crediti di lavoro e non anche per quelli previdenziali. (Conf 4674/81, mass n 415383).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)