Sez. L, Sentenza n. 4425 del 20/04/1995 (Rv. 491912 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Rimborso forfettario delle spese generali per il 10 per cento dell'importo degli onorari - Inclusione nella condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, il rimborso forfettario delle spese generali, in ragione del 10 per cento dell'importo degli onorari (art. 15 tariffa professionale), pur essendo dovuto al difensore dal proprio cliente, può essere posto a carico della parte soccombente, trovando anch'esso fondamento nel principio posto dall'art. 91 cod. proc. civ., in forza del quale il soccombente è tenuto a rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 24/11/1990 art. 392 quindecies, DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 585 quindecies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)