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Sez. 2, Sentenza n. 9040 del 03/11/1994 (Rv. 488353 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese generali - Rimborso forfettario ex art. 15 della tariffa professionale - Liquidazione d'ufficio - Esclusione - Richiesta del legale - NecessitĂ .
Stato
decisa il 1994-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488353-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il rimborso forfettario sulle spese generali dovuto all'avvocato e al procuratore a norma dell'art. 15 della tariffa professionale in ragione del 10 per cento sugli onorari e sugli uffici non può essere liquidato d'ufficio occorrendo l'apposita richiesta del legale.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 31/10/1985

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)