Sez. 3, Sentenza n. 923 del 24/03/1972 (Rv. 357186 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CONVENZIONE DEL CONTRATTO NULLO - PRESUPPOSTO - IGNORANZA DELLA NULLITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CONVENZIONE DEL CONTRATTO NULLO - PRESUPPOSTO - IGNORANZA DELLA NULLITA.*
La norma dell'art 1424 cod civ contempla la conversione del negozio nullo sul presupposto implicito della ignoranza di tale nullita, al momento della conclusione del contratto, in quanto prevede che, ove le parti l'avessero in tal momento conosciuta, avrebbero voluto, nel regolamento degli interessi, da esse perseguito, un negozio diverso. (V 536'67, mass n 326491).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)