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Sez. 2, Sentenza n. 536 del 07/03/1967 (Rv. 326491 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326491-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La conversione del contratto nullo e consentita, a norma dell'art. 1424 cod.civ., solo quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, possa ritenersi che esse, ove avessero avuto conoscenza della nullita del negozio concluso, ne avrebbero voluto uno diverso, i cui requisiti di sostanza e di Forma fossero gia contenuti in quello nullo. Per stabilire se ricorra la possibilita della conversione, deve farsi luogo, pertanto, ad una duplice indagine, l'una rivolta ad accertare la sussistenza di un obbiettivo rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che lo dovrebbe sostituire, e l'altro diretta a stabilire se, avuto riguardo agli interessi pratici perseguiti dai contraenti, la volonta che li indusse a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso. Il convincimento espresso in proposito dal giudice del merito, derivando da apprezzamenti di fatto sull'intento negoziale dei contraenti, si sottrae al Sindacato del supremo collegio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)