Sez. 3, Sentenza n. 1643 del 01/06/1968 (Rv. 333430 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - CONTRATTI TIPICI - CONTRATTI ATIPICI - INVALIDITA - DIFFERENZE - CONTRATTI IMMORALI - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - CONTRATTI TIPICI - CONTRATTI ATIPICI - INVALIDITA - DIFFERENZE - CONTRATTI IMMORALI - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO - ESCLUSIONE.*
Mentre nei negozi tipici la causa e riconosciuta lecita dal legislatore e la nullita deriva dalla stipulazione di patti contrari a norme imperative o all'ordine pubblico, nei negozi atipici o innominati la nullita deriva dall'illiceita del motivo, cioe dallo scopo propostosi da entrambi i contraenti di realizzare un illecito vantaggio mediante un accordo che costituisca offesa al buon costume e che pertanto sia immeritevole di tutela giuridica. La soluti retentio ammessa nella sola ipotesi di contratti immorali e non anche di contratti illegali trova la sua ragione giustificatrice nell'inammissibilita per l'attore di prospettare davanti al giudice le condizioni di un accordo immorale e vergognoso per trarne un titolo valido a giustificare la propria pretesa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 2035
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)