Sez. 2, Sentenza n. 783 del 28/01/1987 (Rv. 450469 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE - SENZA LICENZA EDILIZIA - NULLITÀ - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO - DIRITTO DELLO APPALTATORE - INSUSSISTENZA - RESTITUZIONE DEGLI ACCONTI VERSATI DAL COMMITTENTE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE - SUSSISTENZA - DIVIETO DI RIPETIZIONE EX ART. 2035 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE - SENZA LICENZA EDILIZIA - NULLITÀ - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO - DIRITTO DELLO APPALTATORE - INSUSSISTENZA - RESTITUZIONE DEGLI ACCONTI VERSATI DAL COMMITTENTE - OBBLIGO DELL'APPALTATORE - SUSSISTENZA - DIVIETO DI RIPETIZIONE EX ART. 2035 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il contratto di appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia senza la prescritta licenza o concessione è nullo "ab origine" per illeceità dell'oggetto, derivante dal contrasto con norme imperative, cioè con gli artt. 31 e 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (anche nel testo modificato con legge 6 agosto 1967 n. 765, artt. 10 e 13). Pertanto, l'appaltatore non può pretendere, in forza di detto contratto, il pagamento del pattuito corrispettivo e deve restituire al committente gli acconti versati, senza che il divieto sancito dall'art. 2035 cod. civ. di ripetere quanto pagato in esecuzione di una prestazione contraria al buon costume, possa essere esteso stante il carattere eccezionale di detta norma, al detto negozio semplicemente illegale, ossia in contrasto con norma imperativa. (V 4317/86, mass n 447083; (V 4414/81, mass n 415119; (V 2420/72, mass n 359867; (V 1643/68, mass n 333430; (Conf 1101/82, mass n 418979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)