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Sez. 1, Sentenza n. 7066 del 11/04/2016 (Rv. 639261 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato cd. "con riserva" - Pagamento non autorizzato di debito scaduto eseguito dopo il deposito della domanda - Inammissibilità della proposta - Automaticità - Esclusione - Accertamento della natura straordinaria, o meno, dell'atto e della frode alle ragioni dei creditori - Necessità.
Stato
decisa il 2016-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639261-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE

Il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva, non comporta, in via automatica, l'inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione ed, in ogni caso, se la violazione della regola della "par condicio" sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167 com. 2, Legge Falliment. art. 173 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)