Sez. 1 - , Sentenza n. 280 del 10/01/2017 (Rv. 643247 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Concordato cd. con riserva - Pagamento di crediti inerenti alla proposizione della domanda - Qualificazione come atti di ordinaria o straordinaria amministrazione - Mancanza di autorizzazione - Inammissibilità del concordato - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
Il pagamento di crediti dei professionisti nominati dall’imprenditore per la predisposizione della domanda di concordato preventivo ovvero in occasione della relativa proposta, effettuato, a seguito del deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., senza autorizzazione del tribunale, non comporta, necessariamente, la declaratoria di inammissibilità del concordato, ai sensi dell’art. 173 l.fall., in ragione dell’automatica classificazione di tali pagamenti tra gli atti di straordinaria amministrazione, quali crediti non prededucibili in mancanza del decreto di ammissione al concordato suddetto. Invero, da un lato, la natura prededucibile del credito non può essere collegata al decreto ex art. 163 l.fall. (nel senso che solo il decreto di ammissione trasformerebbe i crediti maturati in capo all’imprenditore, prima o dopo la sua domanda, in pretese assistite dalla peculiare protezione di cui all’art. 111 l.fall.), e, dall’altro, costituiscono normalmente atti di ordinaria amministrazione le operazioni richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente al corredo obbligatorio della domanda di apertura della procedura concorsuale, competendo all’organo concorsuale che ne invochi l’eccedentarietà rispetto a tale scopo dimostrarne la superfluità, oltre che l’intento frodatorio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 6, Legge Falliment. art. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)