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Sez. 5, Sentenza n. 27292 del 23/12/2014 (Rv. 633729 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 15 della legge n. 289 del 2002 - Presupposto - Pretesa, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di maggior "debito d'imposta" - Credito del contribuente per eccedenza IVA - Contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'esistenza o dell'ammontare del credito - Lite condonabile - Configurabilità - Contestazione delle sole modalità di esercizio (detrazione o rimborso) - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633729-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la "lite potenziale", definibile ex art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consiste nella pretesa, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un maggior "debito d'imposta", che, in materia d'IVA, può derivare anche dalla negazione del credito del contribuente per eccedenza d'imposta, di cui il diritto alla detrazione o al rimborso costituiscono modalità alternative di esercizio, sicché, qualora siano contestati non l'esistenza o l'ammontare del credito d'imposta del contribuente, ma soltanto le modalità del suo esercizio (nella specie, tramite rimborso in luogo di detrazione) difetta la "materia condonabile" e l'istanza di condono è inammissibile, non essendo configurabile alcuna pretesa di un maggior "debito d'imposta".

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)