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Sez. 5, Sentenza n. 20433 del 26/09/2014 (Rv. 632283 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono fiscale - Definizione dei rapporti ex artt. 9 e 15 della legge n. 289 del 2002 - Recupero dei crediti IRPEG e IVA - Accertamento delle operazioni inesistenti - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632283-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'Amministrazione finanziaria può procedere, nelle ipotesi di cui agli artt. 9, commi 9 e 10, e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza di un diritto al rimborso, poiché il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria, successivamente al condono, per il recupero di crediti IRPEG e IVA, derivanti da indebita detrazione per l'utilizzo di fatture inesistenti).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)