Sez. 4, Sentenza n. 38610 del 20/07/2017 Cc. (dep. 02/08/2017) Rv. 270931 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Illegittimità dell'atto concessorio - Configurabilità del reato - Esclusione - Illiceità o illegittimità macroscopica - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva non è sufficiente che l'atto concessorio sia meramente illegittimo per mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, ma è necessario che esso sia illecito, perché frutto dell'attività criminosa del soggetto che lo rilascia, o viziato da illegittimità macroscopica per contrarietà a norme imperative, tale da potersi ritenere sostanzialmente inesistente. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di sequestro che aveva ritenuto la sussistenza di una lottizzazione abusiva sulla base della sola valutazione della illegittimità dei piani integrati di intervento adottati dalla giunta comunale, perché non conformi al piano regolatore generale e non ratificati dell'organo consiliare).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)