Sez. 3, Sentenza n. 7423 del 18/12/2014 Cc. (dep. 19/02/2015) Rv. 263916 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire - Provvedimento illegittimo - Configurabilità del reato - Esclusione - Permesso di costruire "inesistente" - Configurabilità del reato - Sussistenza - Nozione di "inesistenza dell'atto".
EDILIZIA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità delle ipotesi di reato previste nelle lettere b) e c) dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non possono ritenersi realizzate in "assenza" di permesso di costruire le opere eseguite sulla base di un provvedimento abilitativo meramente illegittimo, ma non illecito o viziato da illegittimità macrocospica tale da potersi ritenere sostanzialmente mancante. (In motivazione la Corte ha evidenziato che tale soluzione esclude sia una irragionevole equiparazione interpretativa "in malam partem" tra mancanza "ab origine" dell'atto concessorio e illegittimità dello stesso accertata "ex post", sia la violazione del principio della responsabilità penale per fatto proprio colpevole).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 25, Costituzione art. 27 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)