Sez. 2, Sentenza n. 481 del 11/02/1969 (Rv. 338578 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI INFERMITA - CRITERI DI VALUTAZIONE*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - CAPACITA DI GUADAGNO - PLURALITA DI INFERMITA - CRITERI DI VALUTAZIONE*
In tema di pensione per invalidita, per determinare la misura della riduzione di capacita lavorativa subita dall'assicurato, non puo procedersi alla somma aritmetica delle percentuali di invalidita relative a ciascuna delle infermita in lui riscontrate, dovendosi, invece, compiere una valutazione complessiva delle infermita stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attivita da lui in precedenza svolta e su ogni altra cui egli, per l'eta, la capacita e la esperienza, potrebbe adattarsi senza esporre ad ulteriore danno la propria salute. (Conf. 2473-68, mass. N.334906 2432-68, mass. N.334833 2630-67, mass. N.330018 2233-67, mass. N.329415 1921-66, mass. N.323732).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)