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Sez. 2, Sentenza n. 1180 del 23/04/1971 (Rv. 351313 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITA - RILEVANZA SUSSIDIARIA DEI FATTORI SOGGETTIVI ED AMBIENTALI.*
Stato
decisa il 1971-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351313-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE - VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE INFERMITA - RILEVANZA SUSSIDIARIA DEI FATTORI SOGGETTIVI ED AMBIENTALI.*

In tema di pensione per invalidita, per determinare la misura della riduzione della capacita lavorativa subita dall'assicurato, si deve compiere una valutazione complessiva delle infermita, (e non una somma aritmetica delle singole percentuali di incidenza invalidante), con specifico riferimento sia all'attivita precedentemente svolta che ad ogni altra risultante (per eta, capacita, esperienza) confacente e non usurante. Quando, a seguito di tale valutazione, la residua capacita di guadagno risulta prossima, per misura, al limite invalidante, debbono essere senza altro presi in considerazione gli altri fattori, sia individuali, sia estrinseci, riflettentisi in modo negativo su tale capacita e, quindi, contribuenti a formare l'invalidita pensionabile ex art 10 DL 14 aprile 1939, n 636. (V 969'69, mass n 339400' 481'69, mass n 338578).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)