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Sez. L, Sentenza n. 6267 del 25/11/1981 (Rv. 417072 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE COSTITUITO - DISCIPLINA EX ART. 348, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417072-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE COSTITUITO - DISCIPLINA EX ART. 348, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Anche nel nuovo rito del lavoro, ove l'appellante costituito non sia presente nell'udienza di trattazione e discussione della causa, il giudice non può né decidere la causa nel merito né dichiarare immediatamente l'improcedibilità del gravame, ma, in applicazione del disposto del primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ., è tenuto a rinviare la causa ad una udienza successiva e soltanto in questa (che non può essere considerata udienza di mero rinvio), persistendo l'assenza dell'appellante, cui il provvedimento di rinvio deve essere comunicato, può dichiarare improcedibile l'appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)