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Sez. L, Sentenza n. 18501 del 04/07/2008 (Rv. 604759 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Stato
decisa il 2008-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604759-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'indennità di anzianità dei dipendenti regionali assicurata dagli artt. da 16 a 18 della legge Regione Lombardia n. 38 del 1981, inerisce al rapporto lavorativo ed è erogata dal datore di lavoro al momento della cessazione dal servizio, ed ha pertanto natura retributiva. Ne consegue che, a seguito della devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie di lavoro del personale pubblico contrattualizzato ed in conformità della disciplina transitoria dettata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001, la domanda relativa alla corresponsione di tale indennità, abrogata alla data del 30 maggio 2000, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il rapporto di lavoro, sul quale il trattamento si fonda, ancorché costituito prima della sua privatizzazione, risulta proseguito, con maturazione delle quote annuali, oltre la data del 30 giugno 1998 che segna il discrimine temporale ai fini del riparto di giurisdizione in tema di lavoro pubblico privatizzato.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 07/09/1981 num. 38 art. 16, Legge Reg. Lombardia 07/09/1981 num. 38 art. 17, Legge Reg. Lombardia 07/09/1981 num. 38 art. 18, Legge Reg. Lombardia 23/07/1996 num. 16 art. 36 com. 5, Legge Reg. Lombardia 03/08/2004 num. 19 art. 7 com. 12, Decreto Legisl. 30/06/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)