Sez. 3, Sentenza n. 296 del 14/02/1963 (Rv. 260370 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - ALTERNATIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - ALTERNATIVA.*
La deroga alla Competenza ordinaria per le cause relative a controversie individuali di lavoro e stabilita dalla legge nell'interesse di entrambi i soggetti del rapporto e la scelta tra i due fori territoriali concorrenti alternativamente (circoscrizione del giudice ove e sita l'azienda o una dipendenza di questa, alla quale e addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera) spetta, secondo i principi generali di diritto processuale, all'attore, nulla rilevando se questi sia l'imprenditore ovvero il prestatore di lavoro, dato che nessuna limitazione in favore del solo lavoratore e stabilita nella legge in deroga ai detti principi generali. (V 3489/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)