Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 05/03/1988 (Rv. 458089 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO - PRESUPPOSTI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO - PRESUPPOSTI.*
Nel contratto di appalto il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi di cui all'art. 1664 cod. civ. è subordinato al duplice accertamento che vi sia stato un aumento del costo dei materiali e della manodopera impiegati nella specifica attività considerata in misura superiore al decimo del prezzo convenuto e che tali aumenti non siano prevedibili in relazione al precedente andamento di quei prezzi ed al vario atteggiamento della complessiva svalutazione monetaria non necessariamente legata nei suoi fattori causali ai valori di mercato. (Conf 292/87, mass n 450042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)