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Sez. 2, Sentenza n. 292 del 16/01/1987 (Rv. 450042 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - REVISIONE DEL PREZZO - PRESUPPOSTI - CREDITO DELL'APPALTATORE - MANCANZA DI LIQUIDITÀ SINO ALL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI PRESUPPOSTI DELLA REVISIONE - CONSEGUENZE - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO REVISIONALE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450042-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - REVISIONE DEL PREZZO - PRESUPPOSTI - CREDITO DELL'APPALTATORE - MANCANZA DI LIQUIDITÀ SINO ALL'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI PRESUPPOSTI DELLA REVISIONE - CONSEGUENZE - RITARDO NELLA CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO REVISIONALE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA.*

Il credito dell'appaltatore per la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1664 cod. civ. presuppone - ove non abbia formato oggetto di regolamento negoziale tra le parti - il previo (duplice) accertamento giudiziale dell'intervenuto aumento del costo dei materiali e della sua incidenza in misura superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto e quindi difetta, fino a tale momento, del requisito della liquidità. Pertanto in caso di ritardo nella corresponsione dell'importo revisionale, l'obbligato è tenuto al pagamento dei soli interessi corrispettivi, decorrenti di regola dalla data della domanda, per l'effetto retroattivo dell'accertamento giudiziale del credito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)