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Sez. 3, Sentenza n. 7893 del 16/03/1984 Ud. (dep. 03/10/1984) Rv. 165868 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - IN GENERE - MINERALI - PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI - PROCACCIAMENTO DI BUONI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - MEZZO FRAUDOLENTO - USO DI ARTIFICI E RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165868-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - IN GENERE - MINERALI - PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI - PROCACCIAMENTO DI BUONI BENZINA A PREZZO AGEVOLATO - MEZZO FRAUDOLENTO - USO DI ARTIFICI E RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 12 bis decreto legge 5 maggio 1957 n. 271 e all'art. 1 legge 2 luglio 1957 n. 474, il procacciamento dei buoni benzina a prezzo ridotto può avvenire con "qualsiasi mezzo fraudolento" ma tale espressione normativa non significa che il procacciamento debba avvenire necessariamente mediante l'uso di particolari artifici o raggiri, in quanto tale condizione non è né nello spirito né nella lettera della norma. Pertanto, ai fini della sussistenza del reato è invece indispensabile, ma nel contempo sufficiente, che il procacciamento avvenga con l'intento di evadere il tributo da parte di chi non ha diritto all'agevolazione tributaria consentita dall'uso legittimo dei buoni. (Conf mass n 162074, ed ivi citate; (Conf mass n 115904, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/12/1953 num. 878, Legge 31/01/1954 num. 2, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 12 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)