Sez. 1, Sentenza n. 909 del 12/10/1970 Ud. (dep. 11/12/1970) Rv. 115904 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BUONI BENZINA -PROCACCIAMENTO FRAUDOLENTO - ARTIFIZI O RAGGIRI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BUONI BENZINA -PROCACCIAMENTO FRAUDOLENTO - ARTIFIZI O RAGGIRI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Per incorrere nella violazione della norma contenuta nell'art 12 bis della legge 2 luglio 1957, n 474, non e necessario che il procacciamento dei buoni per pagamento della benzina a prezzo ridotto avvenga mediante l'uso di particolari artifizi o raggiri, in quanto tale condizione non e ne nello spirito ne nella lettera della norma. Pertanto, ai fini della sussistenza del reato, basta che il procacciamento degli speciali buoni avvenga con l'intendimento di frodare il tributo da parte di chi non ha alcun diritto all'agevolazione tributaria consentita dall'uso legittimo dei buoni stessi.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 12 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)