Sez. L, Sentenza n. 1516 del 10/03/1979 (Rv. 397866 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RESPINTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE ESPRESSA AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA, IN CASO DI APPELLO DA PARTE DEL SOCCOMBENTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI RESPINTE DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ONERE DI RIPROPOSIZIONE ESPRESSA AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA, IN CASO DI APPELLO DA PARTE DEL SOCCOMBENTE.*
La parte vittoriosa in primo grado - in caso di appello da parte del soccombente - ha l'Obbligo, a norma dell'art 346 cod proc civ, di riproporre espressamente, e non con richiamo generico alle difese di primo grado, le eccezioni respinte dal primo giudice. In Mancanza di tale adempimento, le eccezioni non riproposte si intendono rinunziate e non sono piu riproponibili nell'ulteriore fase processuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)