diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1684 del 07/02/2012 (Rv. 621493 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI | Notificazione - Forme - Utilizzo delle modalità di notificazione degli atti giudiziari - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621493-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AI TERZI

La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)