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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28390 del 07/11/2018 (Rv. 651417 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Cessione nei confronti delle Amministrazioni di cui all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Notifica - Forma libera - Fondamento e conseguenze.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651417-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

La notificazione dell'atto di cessione del credito, ove il debitore ceduto sia una delle Amministrazioni indicate all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituisce un atto a forma libera, purché idoneo a porre l'Amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche della stessa, nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può pertanto essere effettuata anche in forma diretta, mediante consegna dell'atto all'addetto alla ricezione, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)