Sez. 2, Sentenza n. 3954 del 18/01/2017 Cc. (dep. 27/01/2017) Rv. 269250 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Potere del giudice di disporre l'acquisizione di nuove informazioni e prove - Sussistenza - Garanzia difensiva - Limiti - Fattispecie in tema di confisca di prevenzione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio. (Nella fattispecie, la S.C. non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell'ambito di procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del rinvio di cui all'art. 7, comma nono, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del procuratore generale, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di Finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l'esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)