Sez. 6, Sentenza n. 32845 del 16/06/2025 Cc. (dep. 06/10/2025) Rv. 288765-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Richieste istruttorie formulate dalla difesa - Rigetto del tribunale contestuale alla decisione sul merito della proposta - Possibilità - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, il tribunale che si è riservato di decidere sulle richieste di prova avanzate dalla difesa può adottare direttamente la decisione, senza fissare un'ulteriore udienza, nel caso in cui reputa superflua l'invocata integrazione istruttoria, in quanto non è prevista una rigida scansione del procedimento e, per il rispetto del contraddittorio, è sufficiente che sia stata garantita al proposto la piena conoscenza degli atti posti a fondamento della richiesta di misura e la possibilità di controdedurre.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)