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Sez. 3, Sentenza n. 2081 del 27/07/1966 (Rv. 324060 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ATTO ESECUTIVO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324060-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ATTO ESECUTIVO - NOZIONE.*

Per Atti di esecuzione, ai sensi dell'art 617 cod proc civ debbono intendersi quelli con cui la parte promuove l'inizio, lo svolgimento e la conclusione della procedura esecutiva e quelli con cui gli organi giurisdizionali attuano l'instaurazione, la prosecuzione e la definizione del relativo rapporto processuale. L'udienza del giudice della esecuzione, in se considerata, non rientra nella precedente nozione di atto esecutivo, essendo solo il mezzo e lo strumento per giungere allo atto di esecuzione. Quando tale atto sia la vendita, non e consentito opporsi alla medesima per vizi attinenti all'ordinanza, che la dispone, ovvero all'avviso di vendita, stante la preclusione conseguente al decorso, da ciascuno di tali Atti di esecuzione, del termine di cui all'art 617 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)