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Sez. 3 - , Sentenza n. 14282 del 05/05/2022 (Rv. 664846 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni - Atto esecutivo - Nozione - Differenze rispetto agli atti preparatori - Interesse all'opposizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664846-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'atto preparatorio con cui il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'istanza di riassunzione della procedura esecutiva sospesa, aveva richiesto al creditore la prova del passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento dell'opposizione avanzata contro il provvedimento di improcedibilità dell'espropriazione forzata).

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)