Sez. L, Sentenza n. 1005 del 08/02/1985 (Rv. 439150 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRESUPPOSTI - VOLONTARIETÀ SPECIFICA DEL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - PRESUPPOSTI - VOLONTARIETÀ SPECIFICA DEL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Un comportamento del datore di lavoro, intanto integra gli estremi della condotta antisindacale perseguibile attraverso lo speciale procedimento di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, in quanto oltre ad essere causalmente idoneo a determinare limitazioni alla libertà e all'attività sindacale sia anche a tal fine volontariamente posto in essere. (nella specie, sancendo tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato la natura antisindacale del comportamento del datore di lavoro inteso ad ottenere la puntuale esecuzione di Disposizioni, in materia di Esercizio del diritto di sciopero e di Determinazione delle modalità del medesimo, per errore ritenute impartite dalle stesse associazioni sindacali). (V 4906/81, mass n 415644).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)