Sez. L, Sentenza n. 7833 del 19/07/1995 (Rv. 493338 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Presupposti - Elemento soggettivo - Necessità - Fattispecie di svolgimento di lavoro straordinario in difetto del previsto accordo con il consiglio di fabbrica.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
La condotta antisindacale che giustifica l'adozione dei provvedimenti repressivi di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 è costituita, oltre che da una componente oggettiva di contenuto non predeterminato, anche da un elemento soggettivo, che assume essenziale rilievo e richiede l'intenzione di frustrare la libertà e l'attività sindacale quando il comportamento del datore di lavoro non è in diretto contrasto con specifiche norme imperative destinate a tutelare l'esercizio delle libertà e delle attività sindacali, e integra invece, in via immediata, la violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo, destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori. (Nella specie il sindacato ricorrente aveva lamentato che il datore di lavoro avesse fatto svolgere lavoro straordinario - al di fuori delle previste cause di forza maggiore - senza il prescritto accordo con il consiglio di fabbrica. La S.C., pur rilevata l'erroneità dell'interpretazione del giudice di merito riguardo alla relativa clausola del contratto collettivo nazionale - in realtà richiedente, ai fini dell'espletamento del lavoro straordinario fuori dei casi di urgenza, la positiva conclusione di un accordo con il consiglio di fabbrica e non il semplice svolgimento di trattative - ha confermato la sentenza impugnata poiché essa aveva anche escluso, con adeguata motivazione, la presenza di un intento antisindacale del datore di lavoro, che aveva formulato varie proposte all'organismo sindacale, il quale non aveva manifestato opzioni o comunicato controproposte).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)