Sez. L, Sentenza n. 2284 del 15/04/1982 (Rv. 420159 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FONDO AUTONOMO PENSIONE AGGIUNTIVA ISTITUITO TRA LA SOFIS ED I SUOI DIPENDENTI - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOFIS - ESTINZIONE CONSEGUENTE DEL PREDETTO FONDO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - FONDO AUTONOMO PENSIONE AGGIUNTIVA ISTITUITO TRA LA SOFIS ED I SUOI DIPENDENTI - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOFIS - ESTINZIONE CONSEGUENTE DEL PREDETTO FONDO - ESCLUSIONE.*
Il fondo autonomo pensione aggiuntiva (fapa) istituito, con il contratto aziendale 4 luglio 1962 fra la sofis ed i suoi dipendenti, per assicurare a questi un trattamento pensionistico aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio non si è estinto - secondo la originaria previsione dell'art. 3 dello statuto-regolamento, costituente parte integrante del contratto citato - con lo scioglimento e la messa in liquidazione della sofis, essendo stata tale disposizione superata dall'art. 18 della l. Reg. Sic. 7 marzo 1967 n. 18, che, assicurando al personale della sofis passato alle dipendenze dell'e.S.P.i. "la continuità del rapporto di lavoro e tutti i diritti acquisiti in dipendenza del contratto aziendale vigente", compreso, quindi, in particolare, quello al trattamento pensionistico integrativo, non poteva non mantenere in vita lo strumento patrimoniale (cioè il fondo) creato al fine suindicato.*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 07/03/1967 num. 18 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)