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Sez. L, Sentenza n. 2429 del 17/03/1999 (Rv. 524221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Incidenza su posizioni già consolidate o su diritti acquisiti - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Incidenza su posizioni non ancora qualificabili come diritto soggettivo e sulle condizioni di acquisto di diritti futuri - Ammissibilità - Conseguente problema di rapporti tra contratti rapporti tra contratti di diverso o pari livello - Configurabilità - Fattispecie relativa al contratto collettivo dell'ENEL dell' 1 agosto 1979 in ordine al nuovo sistema degli scatti di anzianità.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

Il principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, non si applica alla distinta ipotesi in cui il contratto collettivo venga ad incidere su posizioni non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, ma soltanto a regolare le condizioni di acquisto di diritti futuri (ad esempio: salario non maturato, contingenza non ancora scattata), venendosi in questo caso a porre solo un problema di rapporti tra contratti di diverso o pari livello. (Nella specie, la S. C. ha confermato, in base al principio sopra enunciato, la decisione dei giudici di merito che aveva escluso la violazione di diritti già acquisiti da parte del contratto collettivo per i lavoratori elettrici dell' E. N. E. L. del primo agosto 1979, interpretato nel senso che tale contratto, stabilendo con decorrenza dal primo gennaio 1979 un nuovo sistema di calcolo degli scatti di anzianità, ha escluso la possibilità di applicare il precedente sistema ai fini del ricalcolo degli stessi tenendo conto della contingenza maturata al 31 dicembre 1978).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)