diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1576 del 12/02/2000 (Rv. 533776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Diritti quesiti - Conseguente non modificabilità da parte di successivi contratti collettivi - Presupposti - Prestazioni già rese - Rapporto o fase di rapporto già esaurita - Sussistenza - Necessità - Fattispecie relativa a clausola di aggancio delle retribuzione dei funzionari dell'Ipacri a quelle dei dipendenti delle casse di risparmio.
Stato
decisa il 2000-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

Nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che la scelta del contratto aziendale "autonomo" del 30 marzo 1988 di agganciare le retribuzioni dei funzionari dell'Ipacri a quelle previste per i bancari delle Casse di risparmio non fosse successivamente modificabile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)