Sez. 2, Sentenza n. 15921 del 17/07/2007 (Rv. 600595 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE | Richiamo del giudice del merito alle prove per testimoni a conferma della interpretazione letterale del titolo negoziale - Legittimità - Motivazione.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - IN GENERE
In tema di accertamento del diritto di servitù, è legittimo il richiamo operato dal giudice del merito alle espletate prove per testimoni sul concreto esercizio del diritto, a conferma del risultato interpretativo conseguito sulla base del primario criterio ermeneutico della lettera del titolo negoziale ai sensi dell'articolo 1362, primo comma, cod. civ.. Tale richiamo, infatti, è consentito dal secondo comma di detto articolo di legge, che, appunto, al fine di determinare la comune intenzione delle parti, prevede la valutazione del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, e ciò senza violazione alcuna sia del requisito formale, "ad substantiam" previsto per i contratti costitutivi di servitù prediali (articolo 1350 n.4 cod. civ.), sia delle norme regolatrici della servitù (articolo 1063 cod. civ.), secondo cui la estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dai precetti sussidiari di cui agli articoli 1064 e 1065 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1350 n. 4, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)