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Sez. 2, Sentenza n. 817 del 16/01/2014 (Rv. 628916 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) | FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - Individuazione dell'oggetto - Criteri ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2014-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628916-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO)

In materia di trasferimenti immobiliari, pur se l'oggetto e gli altri elementi essenziali del contratto debbono risultare dalla scrittura, è consentito al giudice del merito utilizzare, nell'interpretazione della volontà delle parti, tutti i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e trarre, quindi, dal comportamento delle parti stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto e riferito dai testimoni o risultante da documenti, ogni elemento utile a chiarire la loro effettiva intenzione e ad individuare l'esatta consistenza dell'oggetto trasferito, pur in difetto di una esplicita e formale menzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)