Sez. 1, Sentenza n. 198 del 23/01/1967 (Rv. 325930 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD SUBSTANTIAM - COMPROMESSO ARBITRALE - ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO - NECESSITA - MANCATA CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - AD SUBSTANTIAM - COMPROMESSO ARBITRALE - ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO - NECESSITA - MANCATA CONTESTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Il principio secondo cui i fatti esplicitamente ammessi o non contestati dall'altra parte non debbono essere provati, in quanto, di regola, l'Onere della prova presuppone la contestazione esplicita o implicita dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, non e applicabile nel caso in cui la legge richieda una prova scritta ad substantiam o ad probationem. Il suddetto principio, pertanto, e inapplicabile in tema di compromesso in arbitri, perche l'art.807, 1 comma cod.proc.civ. prescrive per il compromesso la Forma scritta, a pena di nullita. (Conf.2518-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)