Sez. 3, Sentenza n. 8904 del 28/10/1994 (Rv. 488297 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Apposizione della procura a margine dell'atto di citazione - "Ratio" - Validità del conferimento - Conferimento contestuale o successivo alla redazione della citazione - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
L'apposizione della procura a margine dell'atto di citazione, provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dell'art. 83 cod. proc. civ., la cui "ratio" risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione della citazione, non essendo richiesta a pena di nullità, la dimostrazione della volontà della parte di fare proprio il contenuto dell'atto nel momento stesso della sua formazione o "ex post".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)