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Sez. L, Sentenza n. 11106 del 26/07/2002 (Rv. 556313 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Apposizione della procura a margine dell'atto introduttivo - "Ratio" - Conferimento contestuale o successivo alla redazione dell'atto - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a procura rilasciata per il giudizio di cassazione.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556313-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

L'apposizione della procura a margine dell'atto introduttivo della lite, provando l'esistenza del rapporto fiduciario tra la parte e il patrono da essa scelto, soddisfa compiutamente il dettato dell'art. 83 cod. proc. civ., la cui "ratio" risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore, che sostituisce in giudizio la parte, e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione della citazione, non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell'atto nel momento stesso della sua formulazione o "ex post". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura a margine, richiamata nel ricorso, rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso alla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)