Sez. U, Ordinanza n. 5902 del 05/03/2008 (Rv. 602099 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Riconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria del diritto al rimborso - Successivo rifiuto del pagamento per questione di natura tributaria - Giurisdizione del giudice ordinario - Insussistenza - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, pur avendo formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte, abbia poi rifiutato di procedervi per la presenza di circostanze ostative secondo la normativa tributaria, la conseguente controversia instaurata dal contribuente è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto non integrata la pretesa di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod.civ. in una fattispecie in cui l'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto il diritto al rimborso di un credito IVA, ma aveva poi rifiutato il pagamento, in considerazione dei carichi tributari pendenti nei confronti di uno dei soci di fatto della società contribuente fallita).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)