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Sez. U, Ordinanza n. 14331 del 08/07/2005 (Rv. 581754 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Rimborso di tributi compresi nell'elenco di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario - Rifiuto - Controversia relativa - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Sentenza non definitiva del giudice tributario accertativa della non debenza del tributo versato - Ottemperanza - Rifiuto - Tutela del contribuente davanti al giudice ordinario - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581754-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Le controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi (nella specie, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni - ICIAP) compresi tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario, applicabile nella fattispecie "ratione temporis") sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, fatta eccezione per il solo caso in cui l'ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune. Nè, in assenza di detto riconoscimento, può invocarsi una tutela del giudice ordinario avverso il rifiuto dell'ente impositore ad ottemperare alla sentenza non definitiva del giudice tributario che abbia accertato la non debenza del tributo versato, allegando che contro tale atto - non compreso nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - non sarebbe apprestata alcuna tutela nel processo tributario: la limitazione della tutela esecutiva o mediante ottemperanza alle sole sentenze del giudice tributario passate in giudicato, prevista dagli artt. 69 e 70 del medesimo d.lgs., non implica, infatti, che debba esistere una tutela residuale del giudice ordinario riguardo alle sentenze non definitive, in presenza delle quali deve sempre esperirsi, dunque, il procedimento di rimborso, contro il cui rifiuto è ammessa soltanto l'impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)