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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017 (Rv. 647189 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE | Domicilio digitale - Avvocato – Art. 16 sexies d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014 – Giudizi in corso – Applicabilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647189-02

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE

In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd. "domicilio digitale", prevista dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del "tempus regit actum".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)