Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1635 del 20/01/2017 (Rv. 643197 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Notifica a mezzo posta - Deposito di copia presso la segreteria del giudice di primo grado – Abrogazione – Irretroattività – Compatibilità con principi CEDU.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE
In tema di contenzioso tributario, il deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, quale requisito di ammissibilità del gravame non notificato a mezzo di ufficiale postale, è stato eliminato dall’art. 36 del d.lgs. n. 175 del 2014 con efficacia non retroattiva, compatibile con l’art. 6 della CEDU, che non garantisce il diritto a beneficiare di norme procedurali sopravvenute, a cui lo Stato può legittimamente applicare il principio “tempus regit actum”. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della modifica dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 in una fattispecie in cui la spedizione dell'appello era avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2014 e, cioè, prima del 13 dicembre 2014, confermando, quindi, l'inammissibilità del gravame in conseguenza dell'omissione del deposito suddetto).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)