Sez. 5, Sentenza n. 2254 del 31/01/2011 (Rv. 616496 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE | Decisioni su questioni preliminari o pregiudiziali - Effetti - Assorbimento della questione sul merito - Configurabilità anche nel processo tributario.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 35, comma 3, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546 - che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande - costituisce una norma a carattere eccezionale che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 cod. proc. civ., ma non incide affatto sulla logica interna delle decisioni, che resta quella di cui all'art. 276 cod. proc. civ, secondo la quale le decisioni di merito possono implicare una decisione sulle questioni preliminari o pregiudiziali, mentre la decisione su queste ultime, pur definendo l'intera materia del contendere, non affronta la questione di merito che resta assorbita, senza essere decisa in un senso o nell'altro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)