Sez. 5, Sentenza n. 13294 del 28/06/2016 (Rv. 640171 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Processo tributario - Natura - "Impugnazione-merito" - Conseguenze - Divieto di condanna generica - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dall'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'"an" o di una condanna generica. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto illegittima la statuizione con cui, sancito l'errore dell'Ufficio per aver computato anche l'I.V.A. tra i maggiori ricavi accertati, è stato rimesso a quest'ultimo il loro ricalcolo, la conseguente rideterminazione delle imposte dovute, nonché l'abbattimento dei maggiori costi presumibili, correlati ai maggiori ricavi presunti, e la riquantificazione delle sanzioni irrogate secondo il regime del cumulo giuridico, anche pluriennale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35 reiterazione 0035____ 030, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)